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5x1000: nuove disposizioni per la rendicontazione

Aggiornamento: 12 gen 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 488 del 22/09/2021, ha aggiornato i modelli di rendicontazione del contributo 5×1000 da parte degli enti del Terzo Settore.

La nuova modulistica è da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2020.

Vuol dire che il rendiconto da stilare nel 2021, riferito alle somme del 5×1000 percepite nel 2020, va redatto utilizzando i nuovi modelli.

La precedente modulistica e le relative linee guida restano valide per la rendicontazione del contributo fino all’anno finanziario 2019.

Di seguito esamineremo le novità contenute nel Decreto ponendo l’attenzione su:

  • enti interessati dalla nuova rendicontazione;

  • modalità di rendicontazione;

  • trasmissione e pubblicazione online della rendicontazione;

  • controlli e sanzioni previste.

Enti interessati dalla nuova rendicontazione

In via transitoria, nell’attesa che diventi operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i soggetti destinatari delle nuove regole di rendicontazione sono quelli definiti all’art.1 comma 2 DPCM 23/07/2020, ossia:

  • enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art.10 D.Lgs. 460/1997;

  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art.7 L. 383/2000;

  • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell’art.2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.

In sostanza le linee guida riguardano i soggetti beneficiari del 5×1000 erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rendicontazione = rendiconto + relazione illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.

Inoltre gli enti beneficiari devono conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, con l’obbligo di esibirli in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

Tutti i documenti devono essere conservati per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.


Modalità di rendicontazione

La rendicontazione consiste nella compilazione del rendiconto e nella redazione della relazione illustrativa secondo specifiche modalità.

Tali documenti vanno redatti utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La compilazione va effettuata in modalità digitale.

Struttura del rendiconto

Parte 1 – scheda anagrafica e informazioni generali

  • denominazione sociale e codice fiscale del soggetto beneficiario;

  • sede legale e operativa, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata;

  • nominativo e codice fiscale del legale rappresentante;

  • anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, importo percepito e la relativa data di percezione.

Parte 2 – rendiconto spese sostenute

Deve essere indicato l’importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macro voci:

  • risorse umane;

  • funzionamento;

  • acquisto di beni e servizi;

  • attività di interesse generale dell’ente;

  • accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni).

Parte 3 – elenco dei giustificativi di spesa

Successivamente alla compilazione della Parte 1 e della Parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macro voce del modello.

In particolar modo sono da indicare per ogni giustificativo:

  • numero identificativo del documento e data di emissione (ove presente);

  • tipologia;

  • importo imputato al 5×1000, nonché la data del pagamento.

I giustificativi di spesa non devono essere inviati (neanche in copia), bensì conservati in originale presso la sede dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Inoltre i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell’elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.

Struttura della relazione illustrativa

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e si compone di due parti.

La prima parte (massimo una pagina) serve a fornire una breve presentazione dell’ente, con l’indicazione delle attività d’interesse generale che esso svolge.

La seconda parte deve rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente, le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5×1000.

Le informazioni contenute nella seconda parte servono a supportare gli importi esposti nel modello di rendiconto e nell’elenco dei giustificativi di spesa.

Trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa

I soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno anche l’obbligo di trasmettere:

  • il rendiconto datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente,

  • la relazione illustrativa,

  • copia del documento di identità del legale rappresentante

L’invio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it

Nell’oggetto della email vanno indicati:

  • codice fiscale e denominazione dell’ente;

  • dicitura indicativa del contenuto (esempio: “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.);

  • anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione.

Quindi i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

I giustificativi di spesa non devono inviati, ma vanno conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne faccia richiesta.

Pubblicazione del rendiconto sul sito web dell’ente

Chi riceve un contributo pari o superiore a 20.000 Euro, a partire dalla rendicontazione del 5X1000 anno 2021, ha l’onere di rendicontazione e quello di trasmettere il rendiconto o la comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto sul proprio sito al Ministero Lavoro e Politiche Sociali. Per quest’ultima operazione sarà obbligatorio utilizzare una piattaforma dedicata, come da Decreto ministeriale n. 396 del 13 dicembre 2022. Nel 2021 sono state aggiornate le modalità di rendicontazione del contributo del 5X1000 con nuovi modelli di rendiconto (modello A e B) e le Linee guida descrittive delle modalità e dei principi di rendicontazione, come già segnalato. Ora vengono aggiornate anche le modalità di comunicazione del rendiconto obbligatorio per chi riceve un contributo superiore a 20.000 Euro, che non avverrà più con invio al Ministero tramite PEC. Alla piattaforma telematica si accederà tramite credenziali SPID/CIE, sarà necessario registrare l’associazione, quindi inserire il rendiconto obbligatorio per trasmetterlo al Ministero.

L’introduzione di questo strumento telematico opererà a partire dal contributo 5X1000 anno 2021, in liquidazione in questi mesi, da rendicontare come sempre entro 12 mesi dalla data di incasso e, per chi ha l’onere di trasmetterlo, da inviare al Ministero entro i 30 giorni successivi.

La nuova documentazione che comporta un aggiornamento delle Linee guida ministeriali sul rendiconto 5X1000 nella parte della comunicazione del rendiconto, è a disposizione sul sito del Ministero Lavoro e Politiche sociali nella sezione dedicata al 5X1000 insieme a un pratico manuale di istruzioni per l’utente sull’utilizzo della piattaforma. È stato inserito inoltre un format di esempio della lista dei giustificativi di spesa in cui l’associazione può riportare appunto i documenti di spesa (fatture, note) che sono stati imputati alla rendicontazione del contributo, si ritiene che tale format possa essere un valido documento di riferimento anche per quei soggetti che abbiano ricevuto meno di 20.000 Euro e che non siano obbligati alla comunicazione, ma solo alla rendicontazione da archiviare.

L’art. 16 comma 5 del DPCM del 23/07/2020 prevede un ulteriore obbligo per i beneficiari di contributi pari o superiori a 20 mila euro.

Tali enti devono pubblicare nel proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa.

La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto stesso.

L’obbligo non riguarda l’elenco dei giustificativi di spesa.

Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione.

La comunicazione va fatta utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it

Nell’oggetto della email vanno indicati:

  • codice fiscale e denominazione dell’ente;

  • dicitura indicativa del contenuto (esempio: “Pubblicazione rendiconto cinque per mille”);

  • anno finanziario di riferimento.

Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

Anche il Ministero, ai sensi dell’art.15, comma 2 del DPCM 23/07/2021, dovrà pubblicare nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale il link al rendiconto pubblicato sul sito web dell’ente beneficiario.

E gli enti con contributo inferiore a 20 mila euro?

Se invece il contributo non è pari o superiore a 20.000 Euro, si ricorda che rimane obbligatoria la redazione del rendiconto sui modelli A e B del Decreto n. 488/2021 e non è necessaria la trasmissione del rendiconto, ma deve essere approvato e archiviato regolarmente dall’associazione con gli altri documenti amministrativi.

Gli enti beneficiari di contributi di ammontare inferiore a 20 mila euro non hanno l’obbligo di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web.

Ma possono comunque pubblicarlo seguendo una logica di trasparenza e rendicontazione verso i propri donatori e la comunità in generale.

Anche il Ministero, attraverso le linee guida, raccomanda tale scelta.

Privacy

Le linee guida richiamano l’attenzione al rispetto della normativa in tema di privacy al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi (persone fisiche) eventualmente menzionati.

Controlli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di amministrazione competente e titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse erogate a titolo di 5×1000, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPCM 23 luglio 2020 può:

  • richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive;

  • effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessi.

In caso i controlli effettuati rilevino la presenza nel rendiconto di spese non ammissibili, l’amministrazione può consentire all’ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell’importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione entro 30 giorni.

In caso di inerzia, provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.

Quanto ai casi di recupero dei contributi erogati il rimando è all’art.17 DPCM del 23.07.2020.

Li riporto qui di seguito:

  • qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

  • qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all’art.16, comma 4;

  • qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

  • qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;

  • qualora, a seguito di controlli, l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;

  • qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime.

Modalità di recupero del contributo

Il recupero del contributo avviene mediante contestazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in esito a un procedimento in contraddittorio.

Nella ipotesi sopra descritta alla lettera a), il Ministero trasmette gli atti all’autorità giudiziaria.

Il recupero del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

In caso l’ente obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

A cura della dott.ssa Germana Pietrani Sgalla

Con alcune nostre integrazioni

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